ore 17.18
Scarica qui l'atto normativo dell'Azione Cattolica di Ascoli Piceno, aggiornato con le modifiche approvate nel triennio 2017/20
CAMMINO ASSEMBLEARE 2023/2024
Entro il 01/12/2023 i Consigli parrocchiali devono fissare la data dell’Assemblea parrocchiale elettiva e darne
comunicazione a tutti gli aderenti dell’AC parrocchiale.
Entro il 01/12/2023 la data fissata per l’Assemblea parrocchiale elettiva deve essere comunicata dal
Presidente parrocchiale al Presidente diocesano e dal Segretario parrocchiale al Segretario diocesano.
Il giorno 08/12/2023, festa dell’immacolata concezione, è il giorno della festa dell’adesione in cui potranno
essere consegnate agli aderenti dell’Azione Cattolica le tessere dell’anno associativo 2023/2024.
Dal 09/12/2023 al 07/01/2024 le associazioni parrocchiali di Azione Cattolica dovranno svolgere l’Assemblea
parrocchiale elettiva.
Art. 26. L’Assemblea parrocchiale
L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’associazione che abbiano
compiuto il 14° anno di età; i ragazzi dell’ACR, sono rappresentati dai loro educatori;
L’Assemblea è convocata dal Presidente parrocchiale o su richiesta di almeno la metà
dei componenti del Consiglio parrocchiale, e si riunisce di norma almeno una volta
l’anno, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio diocesano affinché almeno un
membro del Consiglio diocesano possa partecipare; all’inizio di ogni triennio elegge il
Consiglio parrocchiale ed un ulteriore rappresentante parrocchiale con diritto di voto
ogni 50 soci (compresa l’ACR) quale delegato all’assemblea diocesana; decide le linee
generali del programma dell’associazione parrocchiale in coordinamento con il programma
dell’associazione diocesana e con il piano pastorale parrocchiale;
Alle assemblee parrocchiali hanno diritto di voto gli iscritti che abbiano compiuto il
14° anno di età.
Non è consentito votare per delega.
Salvo i casi in cui sia espressamente richiesta una particolare qualifica, sono
eleggibili ai vari livelli tutti i soci di AC che risultano aderenti al momento in cui
si svolge l’elezione, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che collaborano o si
impegnano a collaborare nel settore in cui sono stati eletti.
Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
I candidati della lista del settore giovani non devono aver compiuto il 30° anno di
età.
Le Assemblee parrocchiali elettive eleggono i nuovi Consiglieri parrocchiali dei Settori e dell’ACR.
Il numero minimo di consiglieri è di 4.
Entro i successivi 15 giorni dall’Assemblea parrocchiale elettiva, il Consigliere parrocchiale più anziano
associativamente convoca la prima seduta del nuovo Consiglio parrocchiale invitando i Consiglieri eletti e
l’Assistente parrocchiale.
Il Consiglio parrocchiale vota il nuovo Presidente parrocchiale. Il nominativo deve ricevere la ratifica del
Parroco ed essere comunicato al Consiglio diocesano per la relativa ratifica. Il Consiglio diocesano provvede
quindi a comunicare il nominativo al Vescovo per la relativa nomina.
Art. 27. Il Consiglio parrocchiale
Il Consiglio parrocchiale:
a) Promuove e sostiene il cammino formativo dei soci e realizza per loro con l’aiuto
del centro diocesano una proposta formativa.
b) È formato da un minimo di quattro consiglieri fino ad un massimo di dieci, ed il
loro numero aumenta a seconda della consistenza numerica dell’associazione parrocchiale.
c) I nuovi responsabili dei settori e dell’ACR entrano a far parte del Consiglio
parrocchiale.
d) È eletto dall’Assemblea parrocchiale, a scrutinio segreto, esprimendo una preferenza
per ogni lista suddivisa per fascia di età (Giovani, Adulti, ACR). Risulteranno eletti
i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze facendo attenzione che
ciascun settore abbia in Consiglio un proprio rappresentante. A parità di voti risulterà
eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.
e) Cura la programmazione, la gestione, la verifica della vita associativa.
f) Propone la nomina al vescovo del Presidente parrocchiale dopo la ratifica del parroco
e del Consiglio diocesano. Viene proposto il candidato che abbia raggiunto nelle prime
due votazioni la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Consiglieri. Nella terza votazione è
sufficiente la semplice maggioranza. Qualora il Presidente eletto facesse già parte del
Consiglio, dopo la nomina del vescovo sarà sostituito dal primo dei non eletti della
lista di appartenenza. In mancanza, il Consiglio può cooptare un socio del settore o
dell’articolazione di appartenenza del membro uscente, che avrà soltanto diritto di
voto consultivo.
g) Insieme al Presidente parrocchiale incarica gli educatori e gli animatori dei gruppi
e nomina i responsabili.
h) Assume ed esercita la responsabilità dell’amministrazione avvalendosi di un
amministratore proposto dal Presidente.
i) Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’associazione
parrocchiale.
Consiglieri e soci che ricoprono incarichi direttivi diocesani hanno diritto di
presenziare al Consiglio parrocchiale dell’associazione parrocchiale in cui sono
tesserati, senza diritto di voto.
Il Consiglio parrocchiale viene convocato per la prima volta dal Consigliere eletto più
anziano associativamente di regola entro i 15 giorni successivi allo svolgimento
dell’Assemblea parrocchiale elettiva.
Entro il 22/01/2024 il Consigliere più anziano associativamente deve comunicare al Segretario diocesano il
nome del nuovo Presidente parrocchiale tramite l’apposito modulo di google che sarà fornito.
Entro il 29/01/2024 il Segretario parrocchiale deve comunicare al Segretario diocesano la composizione finale
del Consiglio parrocchiale (Presidente, Segretario, Amministratore, Responsabili di settore e ACR, Consiglieri
di settore e ACR) nonché gli eventuali delegati aggiuntivi all’Assemblea diocesana eletti nell’Assemblea
parrocchiale elettiva, il tutto con l’apposito modulo di google che sarà fornito.
Dunque il Presidente parrocchiale dopo la comunicazione della ratifica del Consiglio diocesano, dovrà
convocare il Consiglio parrocchiale e nominare i responsabili di settore e dell’ACR, l’Amministratore
parrocchiale ed il Segretario parrocchiale.
Il tutto entro il 29/01/2024 data entro cui tutti i nominativi andranno comunicati.
L’Atto Normativo Diocesano non esplica la dinamica di elezione del Segretario parrocchiale.
Conseguentemente si procederà per analogia a quanto previsto per il Segretario diocesano: il Segretario
parrocchiale sarà dunque nominato dal Consiglio parrocchiale su proposta del Presidente parrocchiale.
Analogamente all’Amministratore parrocchiale, però, non sarà eletto ma, appunto, nominato.
Il 18/02/2024 si svolgerà l’Assemblea diocesana elettiva.
Art. 32. Composizione
L’Assemblea diocesana è costituita da:
a) i componenti del Consiglio diocesano;
b) i rappresentanti delle associazioni parrocchiali eletti secondo le regole stabilite
dal presente Atto Normativo;
c) i soci dell’associazione eletti in Consiglio nazionale;
d) i soci dell’associazione eletti in Delegazione regionale;
e) gli assistenti diocesani;
f) tre rappresentanti per ciascun Movimento formalmente costituito in diocesi (MSAC,
MLAC, FUCI, MEIC, MIEAC);
g) i componenti delle equipe e delle commissioni dei vari settori e dell’ACR;
h) tutti i soci e non soci i quali possono assistere ai lavori ed intervenire con
diritto di parola secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Assemblea.
Le associazioni parrocchiali sono rappresentate all’Assemblea diocesana:
a) dal Presidente, o suo delegato;
b) dai responsabili, o loro delegati, del settore adulti, del settore giovani e dell’ACR;
c) dal segretario parrocchiale, o suo delegato;
d) da un ulteriore rappresentante parrocchiale ogni 50 soci (compresa l’ACR), quale
delegato all’assemblea diocesana.
Il diritto di voto è personale.
Ciascun componente dell’Assemblea con diritto di voto, può esprimere un solo voto anche
se ricopre più di un incarico associativo che dia titolo a partecipare all’Assemblea.
Hanno diritto di voto:
a) i componenti del Consiglio diocesano in carica;
b) i rappresentanti delle associazioni parrocchiali eletti secondo le regole stabilite
dal presente Atto Normativo;
c) i soci dell’Associazione eletti in Consiglio nazionale;
d) i soci dell’Associazione eletti in Delegazione regionale;
e) il Presidente diocesano in carica ed i soci già presidenti diocesani.
Art. 33. Modalità di svolgimento, convocazione, periodicità
L’Assemblea diocesana si riunisce almeno una volta ogni anno su convocazione del
Presidente diocesano o della maggioranza semplice del Consiglio diocesano.
L’Assemblea Diocesana:
a) decide e verifica gli obiettivi e le linee programmatiche pluriennali
dell’associazione diocesana, tenendo conto delle scelte pastorali della diocesi;
b) elegge, alle scadenze e secondo le modalità prestabilite, i componenti del Consiglio
diocesano;
c) approva l’Atto Normativo diocesano e le sue successive modificazioni proposte dal
Consiglio diocesano;
d) conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal
Consiglio nazionale;
e) delibera lo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto
e delibera validamente a maggioranza semplice (50% +1).
Lo scioglimento dell’associazione diocesana è deliberata dall’Assemblea diocesana con
il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
L’Assemblea diocesana può essere convocata in via straordinaria quando la richiesta
viene effettuata:
a) dai 2/3 dei consiglieri diocesani aventi diritto al voto;
b) dalla maggioranza semplice dei presidenti parrocchiali.
Modalità e termini della convocazione e dello svolgimento dei lavori assembleari sono
disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio diocesano su proposta della
Presidenza diocesana.
Art. 35. Elezioni
Per favorire la promozione delle candidature, il Consiglio diocesano propone una lista
per ciascun settore e per l’ACR.
Ogni socio titolare dell’elettorato passivo ha diritto di essere inserito in una delle
predette liste.
Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che, al momento della definizione
delle candidature per l’elezione, sono soci dell’Azione Cattolica Italiana, hanno
compiuto il 18° anno di età e collaborano (o si impegnano a collaborare per la durata
del mandato di competenza) a livello diocesano nei settori o nell’ACR, dove intendono
candidarsi.
Nella lista del settore giovani non si possono candidare coloro che al momento
dell’elezione abbiano compiuto il 30° anno di età.
Le elezioni avvengono durante l’Assemblea diocesana in sede elettiva, secondo le
modalità fissate dal Consiglio diocesano. Sono eletti per ciascuna lista i candidati
che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato
con maggiore anzianità associativa.
Ogni componente dell’Assemblea avente diritto partecipa alle votazioni su ciascuna lista
e può esprimere fino a tre preferenze per lista.